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Il recesso del committente nell’appalto e la tutela per l’appaltatore


Nel contratto di appalto- avente ad oggetto la realizzazione di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro- il committente può esercitare il diritto di recesso unilateralmente (cd recesso ad nutum) in qualsiasi momento, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio (art.1671c.c) e per qualsiasi ragione che lo induca a non proseguire il rapporto.

Ciò in quanto, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il compimento dell’opera risponde all’esclusivo interesse del committente, essendo invece configurabile in capo all’appaltatore il diritto al conseguimento del corrispettivo.

In particolare negli appalti pubblici il recesso del committente è disciplinato compiutamente dall’art. 109 del codice dei contratti pubblici, che nel secondo comma impone alla stazione appaltante, che intenda recedere dal contratto, di dare all’appaltatore un preavviso di venti giorni nonchè di provvedere al pagamento dei lavori eseguiti da quest’ultimo, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Derogabilità convenzionale dell’ar.1671 del codice civile

Atteso il carattere derogabile dell’art.1671cc, le parti di un appalto privato possono regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso e liquidare anticipatamente e forfettariamente, spese, lavori eseguiti e mancato guadagno dell’appaltatore (Cass. civile 29 gennaio 2003 n.1295) nonché prevedere determinati requisiti di tempo e di forma per il perfezionamento del recesso stesso.

Indennizzo dovuto all’appaltatore: l’indirizzo consolidato della Cassazione

A fronte quindi del diritto potestativo del committente di recedere in qualsiasi momento dal contratto, l’art.1671 cc attribuisce all’appaltatore il diritto di essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Ciò in virtù del fatto che anche i “danni derivanti da attività lecite (come nel caso del committente che, recedendo dal contratto esercita un diritto riconosciutogli dalla legge) vanno risarciti al danneggiato incolpevole”. (Cass civile 8 gennaio 2003n77)

In armonia con i principi già espressi dalla giurisprudenza in materia di indennizzo dell’appaltatore, la Cassazione civile con la sentenza n.5368 del 2018 ha ribadito che “ in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto, ex art.1671 c.c., grava sull’appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi”.

Esercizio abusivo del diritto di recesso

Ancorchè il recesso sia previsto dalla legge o regolato contrattualmente dalle parti, la giurisprudenza richiede che sia esercitato con modalità corrette, tali cioè da non cagionare una “sproporzione tra il beneficio per il titolare e il danno che viene cagionato alla controparte”.  

A tal riguardo, come osservato in dottrina (V. Carbone, F. Caringella) di specifico interesse è il caso Renault in cui la giurisprudenza si è pronunciata sulla legittimità del diritto di recesso operato dalla casa madre Renault nei confronti di una concessionaria italiana.

In tale fattispecie infatti la Cassazione civile con la sentenza 18 settembre 2009 n20106, ha riconosciuto un uso distorto di tale diritto da parte della Renault, in quanto quest’ultima “poco prima di esercitare il recesso, contrattualmente previsto, aveva chiesto investimenti massicci al fine di un ammodernamento dei punti vendita”.

In questi termini quindi, è stato ritenuto esercizio abusivo del diritto di recesso, in quanto esercitato con modalità tali da arrecare nei riguardi delle concessionarie una lesione sproporzionata e non giustificata da un apprezzabile interesse della Renault. 

 

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